TSRM e intelligenza artificiale: cosa cambia davvero nella pratica professionale

L'articolo 87 del Codice deontologico chiede competenza sui sistemi, uso complementare e decisione finale in capo al professionista anche quando l'algoritmo interviene sulle immagini.

Un algoritmo che riduce il rumore di un'immagine TC, un software che riordina la lista di lavoro per priorità, un sistema che segnala un reperto sospetto prima della refertazione. Strumenti così sono già in molti servizi di diagnostica. Non sono un'ipotesi. Il Codice deontologico dei Tecnici sanitari di radiologia medica se ne occupa con un articolo dedicato, il numero 87, e quello che chiede al professionista è più preciso di quanto ci si aspetti.

Cosa dice il Codice

L'articolo 87 apre con un obbligo di competenza: il TSRM mantiene una competenza adeguata sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale connessi alla pratica professionale, ne comprende i principi di funzionamento, le applicazioni, le potenzialità, i limiti, i possibili errori e le implicazioni etiche e legali.

Poi definisce il ruolo dello strumento. L'intelligenza artificiale va usata come supporto complementare alla pratica professionale, non come alternativa al giudizio umano o alla decisione del professionista.

Il terzo passaggio pesa più degli altri. La decisione finale sulla corretta esecuzione e sul risultato della tecnica diagnostica o terapeutica resta al TSRM anche quando i sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati nell'acquisizione o nella valutazione delle immagini. Il professionista usa la propria competenza sul funzionamento di quei sistemi per gestirne correttamente i risultati.

Il Codice aggiunge altri tre obblighi: gestire i dati delle persone assistite in conformità con le leggi su riservatezza e sicurezza; adoperarsi perché giudizi e decisioni delle macchine siano il più possibile trasparenti e comprensibili per la persona assistita e per gli altri professionisti coinvolti, usando dove possibile strumenti che permettano di visualizzare o spiegare i risultati; monitorare costantemente le prestazioni dei sistemi, contribuendo al loro miglioramento. C'è anche un dovere di promuovere, ove possibile, l'adozione di sistemi che garantiscano trasparenza algoritmica e spiegabilità.

Intorno all'articolo 87 ruotano l'articolo 86, che impone di mantenere riservate le credenziali di accesso ai sistemi informatici, e l'articolo 40 sulla competenza digitale, comune a tutti i professionisti sanitari.

Cinque implicazioni per il lavoro quotidiano

1. Sapere cosa fa lo strumento, non solo come si usa. L'obbligo di competenza riguarda i principi di funzionamento, non l'interfaccia. Un algoritmo di ricostruzione che riduce la dose modifica il risultato. Conoscerne il comportamento è parte del controllo sull'esame.

2. L'output va verificato, sempre. Se la decisione finale sulla corretta esecuzione e sul risultato resta al TSRM, un risultato prodotto dalla macchina non chiude la questione. La verifica non è facoltativa. È il contenuto dell'articolo 87.

3. La responsabilità non si sposta. "L'ha fatto il sistema" non è una posizione deontologicamente sostenibile quando l'IA interviene nell'acquisizione o nella valutazione delle immagini.

4. I dati restano dati sanitari. Un sistema di IA elabora dati di persone assistite. Il Codice chiede che quella gestione rispetti le norme su riservatezza e sicurezza, e l'articolo 86 aggiunge il presidio delle credenziali personali.

5. Spiegare, quando serve. Il dovere di rendere comprensibili i risultati riguarda sia la persona assistita sia gli altri professionisti coinvolti. Nella pratica si traduce nel saper dire cosa ha fatto il sistema e con quale margine di incertezza.

Quali competenze conviene sviluppare

Il Codice non elenca un curriculum, ma dagli obblighi si ricavano quattro aree: funzionamento di base degli algoritmi usati nel proprio servizio, in particolare ricostruzione e post-processing; modalità di errore tipiche, cioè quando e come un sistema sbaglia; regole sul trattamento dei dati sanitari; lettura critica di quello che un fornitore dichiara sulle prestazioni del proprio prodotto.

Sul fronte formativo, la Federazione ha attivato percorsi dedicati all'innovazione tecnologica in area radiologica. È un segnale di dove si sta muovendo l'offerta, non una prova normativa né l'unico canale possibile: l'obbligo dell'articolo 87 riguarda la competenza, non un titolo specifico.

Cosa non cambia

Il perimetro della professione. Resta lo stesso. La responsabilità sulla conduzione della prestazione e sull'uso corretto delle tecnologie resta quella descritta dal Codice, e l'IA vi rientra come strumento. Restano invariati gli obblighi sulla documentazione prodotta, sulla radioprotezione e sul rapporto con gli altri professionisti.

Il Codice, anzi, esclude in modo esplicito che il sistema si sostituisca al giudizio del professionista. Chi legge l'articolo 87 cercando uno scenario di sostituzione trova scritto il contrario.

Da controllare nel proprio servizio

Tutti gli articoli · Guide alle professioni sanitarie · Registrati gratis