Il testo è ancora all'esame della Camera e costruito in gran parte su deleghe al Governo: le misure descritte non sono oggi norme operative.
Il disegno di legge sulla riforma delle professioni sanitarie non è legge. L'atto Camera 2700 è ancora in corso di esame in Commissione e quanto se ne legge in giro riguarda un testo in discussione, non regole già applicabili. La distinzione conta, perché il provvedimento contiene soprattutto deleghe: anche dopo un'eventuale approvazione, buona parte delle misure avrebbe bisogno di decreti legislativi per diventare operativa.
Il testo è all'esame della Camera. Il 21 luglio 2026 la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole alla XII Commissione Affari sociali, che ha la competenza di merito. L'esame in sede referente prosegue.
Il contenuto qui descritto è quello del disegno di legge e del dossier del Servizio Studi della Camera n. 164 del 9 marzo 2026. Le modifiche che potrebbero arrivare dagli emendamenti non sono note finché non vengono approvate, e il passaggio al Senato resta da fare.
Gli articoli da 1 a 6 costruiscono una delega al Governo per la revisione della disciplina delle professioni sanitarie. L'articolo 3 riguarda il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale e tocca diversi fronti: forme di lavoro flessibile per i medici in formazione specialistica, misure per la permanenza del personale nelle aree disagiate, semplificazione delle attività amministrative, sicurezza degli operatori, criteri premiali e strumenti di pianificazione del fabbisogno.
L'articolo 4 si occupa della valorizzazione delle competenze. Il testo propone di intervenire sulla formazione continua e su quella manageriale e prevede un sistema nazionale di certificazione delle competenze. Sono indirizzi di delega: quali competenze, con quali criteri e con quale riconoscimento nei percorsi di carriera sono elementi che il DDL affida ai decreti attuativi.
Nello stesso articolo 4 compare una strategia per l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario. Anche qui il testo delinea un obiettivo, non una disciplina tecnica: non definisce quali strumenti si possono usare, con quali responsabilità o con quali requisiti di validazione. Se la delega venisse esercitata, sarebbero i decreti legislativi a stabilirlo.
L'articolo 5 riguarda la formazione sanitaria specialistica. L'articolo 6 interviene su ordini e federazioni, cioè sull'assetto degli enti che governano l'esercizio professionale. Sono due capitoli che, per come sono scritti, possono incidere in modo diretto sui percorsi di accesso e sulle regole di governo delle professioni, ma il perimetro esatto dipende dai decreti.
Gli articoli 7 e 8 intervengono sulla responsabilità professionale sul versante penale e su quello civile, e sui criteri per la valutazione della colpa e del suo grado. È la parte che nel dibattito circola con le semplificazioni più marcate.
Vale la pena essere precisi: il DDL non abolisce la responsabilità del professionista. Interviene sui criteri con cui viene valutata. Quale sia l'effetto concreto sulle singole situazioni si potrà dire solo leggendo il testo definitivamente approvato, perché su questa materia la formulazione delle norme pesa molto. Chi ha un procedimento in corso o un dubbio sulla propria posizione dovrebbe rivolgersi a un legale, non a una sintesi giornalistica.
Nulla. Il disegno di legge non produce effetti finché non viene approvato dalle due Camere e pubblicato. Per le parti costruite come delega, e sono la maggioranza, servirebbe un passaggio ulteriore: i decreti legislativi del Governo. Il testo iniziale della delega indica il 31 dicembre 2026 come termine per l'adozione, con la possibilità di uno scorrimento di tre mesi nelle condizioni previste dall'articolo 1. Anche quel termine appartiene al testo in discussione, non al diritto vigente.
Formazione continua, obblighi ECM, requisiti di iscrizione agli Ordini e regole sulla responsabilità restano quelli attuali.
Quattro passaggi permettono di capire se e quando il quadro cambierà: la conclusione dell'esame in Commissione alla Camera e il voto dell'Aula, le modifiche che eventualmente emergeranno dagli emendamenti, il passaggio al Senato, e infine i decreti legislativi, che sono il momento in cui una delega diventa una regola concreta.
Chi vuole seguire l'iter da fonte diretta può consultare la scheda del disegno di legge, aggiornata a ogni passaggio.
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